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Coronavirus - Disposizioni dal 18 maggio 2020

Pubblicata il 19/05/2020

Nuove disposizioni valide dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, il DPCM del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020.

Principali novità

SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE: gli spostamenti delle persone non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, possono adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI: fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

CELEBRAZIONI LITURGICHE: riprendono le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio - Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla regione o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Regione Veneto.

ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI: è consentito l'accesso al pubblico condizionato al rispetto del divieto di assembramento e alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

ATTIVITA' LUDICHE, RICREATIVE E D EDUCATIVE: dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI: dal 25 maggio 2020, è consentito l'accesso a palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

MUSEI: è consentito l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Inoltre
È obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali.
Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
  • alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
  • in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
  • in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
  • in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
  • in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.
Attenzione: il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine standard (tipo chirurgico) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (ordinanza n.11/2020).
  
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE (ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020)

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