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Detenzione di armi – Obbligo di presentazione del certificato medico entro il 4 maggio 2015

Pubblicata il 18/03/2015

Su richiesta della Stazione dei Carabinieri di Camposampiero si rende nota la seguente informativa.
L’art. 5 del D.Leg.vo 29 settembre 2013 n. 121, in vigore dal 5 novembre 2013, ha introdotto con il comma 2°, l’obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei soggetti detentori di armi, fatta eccezione per coloro che lo abbiano già prodotto nei sei anni antecedenti all’entrata in vigore del citato Decreto legislativo.
Pertanto, chi ha prodotto tale documentazione sanitaria in data antecedente il 5 novembre 2007, sarà tenuto ad osservare tale obbligo entro 18 mesi dall’entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo e perciò entro il 4 maggio 2015, diversamente verrà diffidato dall’Ufficio di Pubblica sicurezza competente territorialmente (Questure/Commissariati di Pubblica Sicurezza) a produrre detta certificazione nei termini di 30 giorni successivi al ricevimento della diffida.
 
Consulta il decreto Legislativo 29 settembre 2013 n. 121 e l’ informativa della Questura di Padova – Ufficio Armi.

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