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Stato Civile

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STATO CIVILE

NASCITA

La nascita dei bambini va denunciata dai genitori e a loro scelta ai seguenti uffici:

  1. al direttore sanitario del centro di nascita ove è avvenuto il parto (entro tre giorni);
  2. all’Ufficiale di stato civile ove è situato il centro di nascita;
  3. all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre del bambino ovvero di residenza del padre se concordato con la madre.

La dichiarazione di nascita fatta agli uffici di cui ai punti 2) e 3) deve essere fatta entro 10 giorni dall’evento presentando i seguenti documenti:

  • documento di identità in corso legale di validità;
  • attestazione di nascita.

L’atto viene immediatamente registrato e comunicato all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.

L’Ufficio Anagrafe del Comune provvederà a segnalare la nascita, solo per i residenti, al Ministero delle Finanze per l’attribuzione del codice fiscale e per il successivo recapito del relativo tesserino al domicilio del bambino.

MATRIMONIO

Tutti i cittadini maggiorenni in possesso di stato libero possono sposarsi; per i cittadini dai 16 ai 17 anni è invece necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

In base all’art. 159 del codice civile, il regime patrimoniale legale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni salvo diversa pattuizione, che può essere effettuata dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile o parroco (per matrimoni concordatari) all’atto del matrimonio o successivamente la celebrazione, con atto pubblico dinanzi al notaio.

Pubblicazioni di matrimonio.

La celebrazione del matrimonio è preceduta dall’atto delle pubblicazioni. Questo consiste nell’affissione nella casa comunale di un atto contenente i dati anagrafici dei nubendi e il luogo del matrimonio, per permettere a coloro che siano a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio di farne opposizione.

CERTIFICATI DI STATO CIVILE

I certificati di stato civile riguardano la posizione di una persona rispetto agli eventi di: nascita, matrimonio, morte.

Esistono tre tipologie di certificazione:

  • certificato di nascita, matrimonio, morte;

  • estratto di nascita, matrimonio, morte;

  • copia integrale di atto di nascita, matrimonio, morte.

Il cittadino può chiedere direttamente i certificati e gli estratti di stato civile: esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambio di stato civile.

Al di fuori di queste ipotesi, per ogni altro procedimento di competenza di una pubblica amministrazione, in sostituzione del certificato o estratto di stato civile, il cittadino produrrà un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 455/2000; in tal caso sarà l’Amministrazione ad acquisire direttamente i certificati e gli estremi di stato civile.

MORTE

La denuncia di morte va effettuata entro 24 ore dall’evento all’Ufficio di stato civile del luogo di decesso. Va fatta dai congiunti o da persona convivente o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso. In caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o riposo, collegio, istituto ecc. sarà compito del direttore dell’istituto dare avviso del decesso all’ufficiale dello stato civile.

SEPPELLIMENTO

Il seppellimento non può avvenire senza che l’Ufficiale di stato civile rilasci apposito permesso. I documenti necessari al rilascio del permesso sono:

  • certificato del medico pubblico (medico necroscopo, U.L.S.S);

  • scheda Istat di morte redatta dal medico curante.

L’Ufficiale di stato civile rilascia successivamente il permesso di seppellimento, necessario per l’inumazione, la tumulazione o la cremazione della salma.

Cremazione salma

Requisiti:

  • istanza di un familiare o suo delegato;
  • volontà testamentaria espressa dal defunto;

  • in mancanza di disposizione testamentaria è necessaria la volontà espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Volontà da esprimersi con atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità e forme di cui al DPR 445/2000;

  • per gli iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta di proprio pugno dall’associato dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione;

  • certificato di morte e permesso di seppellimento;

  • certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

  • In caso di morte improvvisa o sospetta presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.

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