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Registro accesso civico

Accesso civico
Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha modificato ed integrato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto "decreto trasparenza") con particolare riferimento al diritto di accesso civico,  introducendone una nuova forma, il cosiddetto "accesso civico generalizzato".
 
L'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"
L'accesso civico "semplice" è un istituto introdotto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è regolato dal primo comma dell'art. 5.  E' correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. E' pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui  sia stata omessa la loro pubblicazione.
L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Questo istituto differisce dal "diritto di accesso" agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, (il cosiddetto "accesso documentale") che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
 
L'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
L'accesso civico "generalizzato" è un diritto esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Scopo dell'accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche  e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici. I casi di esclusione e limiti all'accesso civico sono disciplinati dall'art. 5-bis del decreto n. 97/2016.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione dei supporti materiali.
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
 
MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO"
Le richieste di accesso civico possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
  • tramite invio postale all'indirizzo "Comune di Camposampiero, Piazza Castello n. 35, 35012 – CAMPOSAMPIERO – PD
  • tramite fax al numero 049 4906981
  • tramite posta elettronica certificata PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it 
 
Se la richiesta di accesso civico non è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
 
La richiesta di accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale entro 30 giorni procede alla pubblicazione  dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Camposampiero (RPCT) è la dottoressa Paola Peraro.
Telefono: 0499315290 - email: segretario@comune.camposampiero.pd.it
 
Nel caso di accesso civico "generalizzato", l’istanza va indirizzata al Responsabile del Settore competente - nel caso in cui l'istante sia a conoscenza dell'ufficio che detiene il dato/documento richiesto - o al Protocollo dell'Ente - nel caso in cui non sia a conoscenza di tale informazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
 
RICHIESTA DI RIESAME
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni  (eventualmente sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta; durante tale periodo i termine per l'adozione del provvedimento da parte del citato responsabile è sospeso). Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR..
I moduli sono reperibili on line nell'home page del sito alla voce Moduli on line/Ufficio Segreteria ed inoltre presenti in Amministrazione Trasparente sempre alla voce Accesso Civico, alla specifica sottosezione.
 
Registro degli accessi
Si procede all'aggiornamento semestrale del registro degli accessi solo in caso siano pervenute richieste di accesso civico e generalizzato nel periodo considerato.
A tutt'oggi non risulta pervenuta alcuna istanza.
Descrizione
Registro Accesso Civico (12.06 KB)
Inserita il 19/04/2021
Modificata il 21/09/2023
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