Elenco servizi Anagrafe

Tutti i servizi offerti dall'ufficio anagrafe

RESIDENZA

La residenza indica il luogo dove il cittadino trascorre abitualmente la propria vita familiare e sociale.

Il cittadino che trasferisce la propria residenza da altro Comune o dall’estero al Comune di Camposampiero deve presentare apposita dichiarazione all’Ufficio Anagrafe. La dichiarazione di residenza deve essere resa:

  • nel caso di trasferimento di persona singola direttamente dall’interessato;
  • nel caso di trasferimento di nuclei familiari da tutti i componenti della famiglia maggiorenni, le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita su di loro la potestà o la tutela.

Per ottenere la residenza è necessario:

  • dimorare abitualmente a Camposampiero;
  • provare la propria identità con l’esibizione di un documento di riconoscimento;
  • dichiarare l’eventuale possesso di patente e/o veicolo con targa da parte di tutti i componenti della famiglia. In tale modo sarà aggiornata la residenza su ogni patente e libretto di circolazione.

Movimenti all’interno del territorio comunale
Il cambio di abitazione all’interno del territorio comunale deve essere comunicato da un membro della famiglia all’Ufficio Anagrafe.

Per i trasferimenti di residenza in altro Comune il cittadino dovrà rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune ove è andato ad abitare.

Trasferimento di residenza all’estero di cittadini residenti a Camposampiero
La dichiarazione di trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti nell’Anagrafe di Camposampiero che intendono trasferirsi all’estero per un periodo superiore ad un anno.

I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero possono presentare una dichiarazione:

  • direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Camposampiero. In tale ipotesi entro 90 giorni dall’arrivo nella Circoscrizione Consolare devono rendere nuovamente dichiarazione presso il Consolato italiano competente per il territorio che attiverà l’iter istruttorio per l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E). L’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data della dichiarazione di trasferimento all’estero resa al Comune di Camposampiero;
  • direttamente all’Ufficio Consolare Italiano competente per il territorio che attiverà la pratica di iscrizione dandone comunicazione al Comune di Camposampiero. In questa ipotesi l’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consolato.

Se la dichiarazione di trasferimento all’estero resa all’Anagrafe del Comune di Camposampiero non è seguita dalla dichiarazione al Consolato di cui sopra, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione verrà effettuata per irreperibilità e non per emigrazione all’estero.

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI PER GLI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE COMUNALE

La certificazione anagrafica riguarda ogni posizione dell’individuo desumibile dagli atti anagrafici, che può essere certificata in quanto non in contrasto con il pubblico interesse o con quello del singolo cittadino.

Le tipologie di certificati anagrafici sono: stato di famiglia, residenza, esistenza in vita, godimento diritti politici, certificato anagrafico di nascita, certificato anagrafico di morte, certificato anagrafico di matrimonio.
E’ possibile il rilascio di certificati contestuali, che raggruppano in un solo documento più certificazioni riferite alla stessa persona. Le tipologie dei certificati contestuali sono: cittadinanza-residenza-stato di famiglia; cittadinanza-residenza-stato libero; cittadinanza-residenza-nascita; cittadinanza-residenza (con l’indicazione: è residente in via … dal …)-stato di famiglia; cittadinanza-residenza-stato libero-godimento dei diritti politici; esistenza in vita-residenza-stato libero. Per tutte le suindicate tipologie è inoltre possibile il rilascio di certificati storici, cioè riferiti a date pregresse.
Il certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest’ultima certa, esatto indirizzo);
  • conoscenza certa dell’uso del certificato stesso, per la determinazione dell’imposta di bollo.

I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi, salvo per i certificati storici che hanno validità illimitata. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti pubblici servizi che lo ricevono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo salvo il caso in cui sia prevista per legge l’esenzione da tale imposta.

N.B.: La pubblica amministrazione o i gestori o esercenti pubblici servizi in nessun caso possono richiedere al cittadino la presentazione dei certificati suddetti (art. 43 comma 1 DPR 445/2000). E’ facoltà del cittadino produrre la certificazione invece dell’autocertificazione.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

I certificati che le amministrazioni pubbliche non possono più richiedere sono:

  • Luogo e data di nascita
  • Residenza;
  • Cittadinanza;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Stato civile, coniugato, vedovo o stato libero;
  • Stato di famiglia;
  • Esistenza in vita;
  • Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore del figlio, ecc.;
  • Tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
  • Iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • Appartenenza a ordini professionali;
  • Titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • Situazione reddituale o economica, assolvimento agli obblighi contributivi;
  • Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
  • Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • Qualità di studente;
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • Non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • Vivere a carico.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Al posto dei certificati, amministratori e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente dall’amministrazione certificante.

Chi deve accettare l’autocertificazione

  • Le amministrazioni pubbliche;
  • I servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Ad esempio: le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc. sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
L’autocertificazione e i privati

Si può presentare l’autocertificazione anche a soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

I modelli per l’autocertificazione

Per agevolare i cittadini ogni amministrazione deve mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.
Questi i modelli da utilizzare:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in rapporti fra privati

Responsabilità di chi autocertifica

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni accordano fiducia al cittadino, fatta salva la possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazioni false il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Chi può fare le dichiarazioni sostitutive

Possono fare le dichiarazioni sostitutive:

  • I cittadini italiani;
  • I cittadini dell’Unione Europea;
  • I cittadini dei paese extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più richiedere. Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un’abitazione o il proprio stato di servizio ecc.

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando fotocopia di un documento d’identità (non è più necessaria l’autentica dinanzi al pubblico ufficiale).

L’autentica della firma rimane necessaria:

  • Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni;
  • Per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.

I documenti di identità al posto dei certificati

L’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente guida, libretto di pensione, ecc.) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Attenzione

  • I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
  • E’ sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni pubbliche che non possono pretenderli.

AUTENTICAZIONE DI COPIE

L’autenticazione di copia consente di non presentare come allegati ad istanze rivolte alla pubblica amministrazione documenti originali ma copie degli stessi.

Si possono autenticare solo copie di documenti originali sia di natura pubblica che privata purché destinati a Pubbliche Amministrazioni.
L’autenticazione delle copie può essere fatta da funzionari incaricati e nella veste di pubblici ufficiali.
Anche per l’autenticazione di copie è possibile utilizzare l’autocertificazione. Il cittadino può dichiarare che è conforme all’originale:

  • La copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
  • La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
  • La copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità e può essere apposta anche in calce alla copia stessa.

Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti

 

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

La legalizzazione della fotografia (comunemente definita autenticazione) consiste nell’applicazione della foto su di uno stampato e a questo legata da un timbro, completato con i dati anagrafici della persona. La legalizzazione della fotografia è prevista per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di documenti personali quali: passaporto, patente, porto d’armi, licenza di caccia e pesca, tesserino di riconoscimento per i minori di anni 15. E’ esclusa la legalizzazione di foto da allegare ad atti privati.

 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

La nuova carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare nello Stato di appartenenza e in tutti gli altri Stati Europei e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).

Il documento può essere utilizzato anche per accedere ad ulteriori servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. E’ realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di particolari elementi di sicurezza ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc…) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione.

La nuova CIE sostituisce l’attuale documento cartaceo che non potrà più essere rilasciato, salvo casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Le persone residenti o domiciliate nel Comune di Camposampiero  impossibilitate per motivi di salute a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe, presentando apposita richiesta documentata e motivata (da valutare a cura dell’ufficio), potranno usufruire del “servizio a domicilio” ed avere il rilascio della carta; per la richiesta va utilizzato l’apposito modello predisposto e pubblicato nel sito o richiedibile allo sportello.

CHI PUO’ RICHIEDERE LA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Camposampiero,  nei seguenti casi:

  • Prima richiesta di carta d’identità;
  • Nei 180 giorni (6 mesi) antecedenti la naturale scadenza della precedente carta d’identità;
  •  Precedente documento d’identità scaduto;
  • Precedente documento d’identità in corso di validità ma rubato, smarrito (con obbligo di denuncia alle forze dell’ordine);
  • Precedente documento d’identità deteriorato, con obbligo di esibizione del documento deteriorato o di denuncia nel caso non sia possibile restituire il documento deteriorato.

Attualmente non è possibile rilasciarla ai cittadini iscritti all’AIRE che continueranno invece ad avere la carta d’identità cartacea con le stesse modalità attualmente in vigore.
La CIE non si rinnova in caso di variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la professione.

VALIDITA’ DELLA CIE
La validità della CIE, come per quella cartacea, cambia a seconda dell’età del titolare e coincide con il giorno e mese di nascita del titolare, e precisamente:
Minori di 3 anni – validità TRE ANNI
Dai 3 ai 18 anni – validità CINQUE ANNI
Maggiori di 18 anni – validità DIECI ANNI
Le carte d’identità già emesse, cartacee od elettroniche, rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza.

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA CIE
Per il rilascio della CIE il cittadino dovrà consegnare allo sportello:
1.    La precedente carta identità o la denuncia presentata all’autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta o la denuncia nel caso di deterioramento del precedente documento o il documento deteriorato.
2.    La tessera sanitaria;
3.    Una foto formato tessera recente (non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (vedi il sito web della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, oppure al link
http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
4.    € 22,00;
PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI, oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare:
5.1.  il passaporto in corso di validità (in originale);
5.2.  Il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale delle ricevute attestanti l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
PER I MINORENNI (può essere richiesta la CIE fin dalla nascita; al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore, che a partire dai 12 anni firma il documento e deposita le impronte digitali), oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare:
– un documento di riconoscimento del minore (qualora se ne sia in possesso);
in caso di documento valido per l’estero: l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori, che pertanto dovranno essere entrambi presenti,  o dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina);
L’Ufficiale d’Anagrafe scansionerà la foto e la firma del titolare ed acquisirà le impronte digitali degli indici delle due mani.
Non possono ottenere la CIE valida per l’espatrio:
a)    i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore;
b)    i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio;
c)    i cittadini comunitari e stranieri.

COSTO DELLA CIE
Il costo della CIE è di € 22,00 (compresi anche i costi di spedizione) da versare in contanti al momento della richiesta.

TEMPI PER IL RILASCIO DELLA CIE
Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, viene rilasciata al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE.
I dati acquisiti verranno trasmessi al Ministero dell’Interno e la CIE verrà stampata a cura dell’ Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Il rilascio, pertanto, non è immediato ma il documento viene spedito, a mezzo del servizio postale, come indicato dal Ministero dell’Interno, ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA RICHIESTA.
Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della CIE, è necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che il rilascio immediato della carta d’identità non sarà più possibile. E’ opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria Carta d’Identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.

CONSEGNA DELLA CIE
La consegna della CIE non è immediata ma viene spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, direttamente presso:

  • l’abitazione del richiedente – Al momento della richiesta è necessario fornire un indirizzo completo che contenga almeno le informazioni di via, civico, interno, scala, CAP, città e provincia, dove sia presente anche un campanello o un citofono recante il nome del destinatario e una cassetta delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del destinatario.
  • Indirizzo del Delegato al ritiro – Al momento della richiesta deve essere specificato il nome e cognome della persona delegata al ritiro e fornire un indirizzo completo che contenga almeno le informazioni di via, civico, interno, scala, CAP, città e provincia, dove sia presente anche un campanello o un citofono recante il nome del delegato e una cassetta delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del delegato.
  • Presso il Comune – Al momento della richiesta si deve indicare l’eventuale ritiro in sede o l’eventuale nominativo del delegato. Per il ritiro della CIE è necessario esibire all’operatore comunale il modulo di ricevuta riportante i dati ed il numero della carta.

 

PASSAPORTO

Il passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

E’ rilasciato a tutti i cittadini italiani, fatte salve le cause ostative disposte per legge ed ha validità temporale differenziata in base all’età del titolare.

Dove e come richiederlo
La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Padova, tramite il portale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
Il cittadino deve:

  • registrarsi
  • procedere alla compilazione della domanda con l’inserimento dei propri dati,
  • stampare la domanda compilata
  • scegliere l’appuntamento per concludere la procedura: il sistema permette di scegliere il luogo (questura o commissariato), il giorno e l’ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie dai dodici anni per il rilascio del passaporto biometrico. Una volta conclusa l’operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia di specificare eventuali urgenze nell’avere il documento d’espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l’indicazione della documentazione da presentare.

Per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del sito “passaportonline” le procedure sono accompagnate da una guida di supporto.
Anche dopo aver fissato l’appuntamento è possibile cambiarlo sempre attraverso il sito, annullando quello precedente.
All’appuntamento dovrà portare :

  • Domanda precedentemente stampata nell’apposito modulo, differenziato tra maggiorenni e minorenni;
  • 2 foto tessera identiche e recenti. Le foto devono rispettare i parametri richiesti dalla nuova procedura informatica (esempi foto)  http://poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
  • contrassegno telematico di euro 73,50, da acquistare in tabaccheria;
  • ricevuta del versamento di euro 42,50;
  • 1 documento di riconoscimento valido.

Ulteriori documenti devono essere presentati a seconda della situazione del richiedente a (minorenni, maggiorenni, coniugati, separati, con figli minori…).
Il documento pronto può essere ritirato da terza persona munita di delega da parte dell’interessato oppure, attraverso il servizio a pagamento “passaporti a domicilio” (http://poliziadistato.it/articolo36196) , è possibile riceverlo direttamente a casa in contrassegno.
Per tutti gli approfondimenti consultare il sito della Polizia di Stato (http://poliziadistato.it/articolo1087-passaporto)
Coloro che invece non dispongono di una connessione Internet, possono richiedere la prenotazione online al Comune di Camposampiero esclusivamente chiedendo appuntamento, portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale.
La questura di riferimento è la questura di Padova piazzetta G. Palatucci, 5 – telefono 049 833111.

Validità
La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare:

  • minori di anni 3 – validità triennale;
  • dai 3 ai 18 anni – validità quinquennale;
  • maggiori di 18 anni – validità decennale.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure venga menzionato sul passaporto, o su dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.

Per poter entrare in alcuni stati, come per esempio gli Stati Uniti, il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi. Occorre quindi verificare, prima di partire per gli stati non appartenenti all’Unione europea se, pur essendo il passaporto ancora valido, la sua scadenza non sia troppo vicina per effettuare il viaggio.

Dal 20 maggio 2010 è stato introdotto il passaporto elettronico che contiene, oltre ai dati anagrafici e alla foto, anche la firma digitale e le impronte digitali rilevate al momento della presentazione dell’istanza, a partire dai 12 anni di età. Tali operazioni si effettuano esclusivamente presso l’ufficio passaporti della Questura e prevedono quindi la presenza dell’interessato.
I passaporti rilasciati prima di tale data sono validi fino alla data di scadenza.

 

PATENTE DI GUIDA – LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

L’ufficiale d’anagrafe comunicherà d’ufficio i dati di variazione della residenza per i proprietari dei veicoli indicati nel modulo di dichiarazione di cambio di residenza all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) che aggiorna l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e trasmette telematicamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) i dati della nuova residenza. A seguito della registrazione di tali variazioni da parte degli uffici competenti sarà possibile scaricare dal Portale dell’Automobilista previa registrazione, un’attestazione riportante  i nuovi dati della residenza registrati da esibire in caso di necessità.
Le modifiche introdotte all’art. 94 del Codice della Strada  prevedono che non venga più rilasciato il tagliando adesivo riportante la nuova residenza da apporre sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, essendo previsto solo che la variazione sia registrata nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

 

MODIFICA DELLA TOPONOMASTICA E/O DELLA NUMERAZIONE CIVICA

In questi casi l’Ufficio Anagrafe invia a tutte le famiglie residenti agli indirizzi coinvolti nel cambio, una lettera informativa sulle procedure da seguire.

Pagina aggiornata il 31/10/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri