Iscrizione albo Giudici Popolari

  • Servizio attivo

L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone in possesso dei requisiti per ricoprire la funzione di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise e la Corte d'Assise d'Appello.


A chi è rivolto

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la magistratura, organo preposto a tale amministrazione. Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, un'apposita commissione consiliare ha il compito di formare gli elenchi delle iscrizioni all'albo dei giudici popolari e delle cancellazioni, per coloro che hanno perduto i requisiti, e di trasmetterli al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.

Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati dal Tribunale mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei, non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.

I cittadini italiani, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.

Descrizione

Ogni due anni (negli anni dispari) all'inizio del mese di aprile il sindaco invita con manifesto pubblico coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere entro il 31 luglio di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:

  • della Corte d’Assise

  • ​della Corte d’Assise d’Appello

Sulla base delle domande ricevute, un’apposita commissione comunale forma gli elenchi dei giudici popolari previa verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. Trattandosi di obbligo di legge, ai sensi dell’articolo 15 della legge 287/1951, la commissione comunale procede ad iscrivere d'ufficio negli elenchi anche tutti coloro che, pur non avendo presentato la domanda, risultino in possesso dei prescritti requisiti.

Entro il 10 del mese di settembre il Sindaco trasmette quindi gli elenchi dei giudici popolari così formati al Presidente del Tribunale di Padova.

REQUISITI NECESSARI

Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici popolari è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana

  • essere residenti nel Comune

  • essere iscrittI nelle liste elettorali del Comune

  • avere un'età compresa tra i 30 ed i 65 anni

  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado  (Scuola media inferiore) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;

  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (Diploma di scuola media superiore) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;

  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Una volta iscritti nell’albo si permane iscritti fino al compimento del 65° anno di età o alla perdita di uno degli altri requisiti previsti dalla legge.

Come fare

Per essere iscritti negli albi dei giudici popolari occorre presentare domanda, solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.

La domanda va presentata compilando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio elettorale comunale. In alternativa, la richiesta può essere compilata online.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE)

Cosa si ottiene

L’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e/o per la Corte d'Assise d'Appello.

Tempi e scadenze

La domanda d'iscrizione può essere presentata solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Obblighi e rimborsi

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonche' alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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