Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità ai terzi della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio.
Il procedimento di pubblicazione si sviluppa in due fasi:
FASE ISTRUTTORIA
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso l'ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due futuri sposi è residente. La richiesta, compilata online o mediante l'apposito modulo di comunicazione dati reperibile presso l'ufficio di stato civile, deve essere presentata all'ufficio di stato civile con congruo anticipo rispetto alla data presunta del matrimonio, e può essere presentata da entrambi i futuri sposi, o uno solo di loro, o da persona che da essi ha ricevuto particolare incarico. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Nota bene
Alcuni documenti dovranno essere acquisiti e consegnati all'ufficio direttamente dai futuri sposi. In particolare:
In caso di matrimonio religioso i nubendi dovranno consegnare la richiesta delle pubblicazioni civili da parte del parroco o del ministro di culto;
Nel caso in cui uno degli sposi sia minorenne dovrà essere presentato il decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia;
Nel caso in cui la sposa sia vedova da meno di 300 giorni, dovrà presentare dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
Nel caso in cui i futuri sposi siano parenti od affini, nei gradi consentiti dalla legge, dovranno presentare dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
Nel caso in cui uno degli sposi sia straniero dovrà presentare apposito nulla-osta al matrimonio in Italia rilasciato da parte del consolato o dall'ambasciata straniera in Italia o dall'autorità competente del Paese di appartenenza. In luogo del nulla-osta, i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, possono produrre il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
PUBBLICAZIONE
Terminati i controlli, da parte dell'ufficiale di stato civile, verrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile. Se i futuri sposi hanno due residenza diverse, la pubblicazione viene affissa d'ufficio in entrambi i comuni.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.